Art. 1.

      1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «3-bis.1. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione del trattamento previsto dal comma 3-bis, agli ufficiali dei ruoli normali del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o equiparato, che abbiano prestato servizio senza demerito per 11 e 21 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale, è attribuito, a decorrere dal 1o gennaio 2008, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al generale di brigata e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica».